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Previmoda - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda
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Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazioni

Il lavoratore può chiedere un’anticipazione parziale del capitale accumulato nel fondo per particolari motivi, e a determinate condizioni.
È possibile richiedere un’anticipazione per:

  • Spese sanitarie per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, a seguito di gravissime condizioni riguardanti sé stesso, il coniuge o i figli riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento.
  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli per  un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, dopo almeno otto anni dall’iscrizione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare;
  • Ulteriori esigenze dell’aderente per un importo non superiore al 30% del capitale accumulato, dopo almeno otto anni di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.


La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale dell’iscritto e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate in seguito.
Le anticipazioni percepite dal lavoratore possono comunque essere reintegrate successivamente.

Riscatti

L’aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.

  • Il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, può essere richiesto:
    • Nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
    • In caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria  straordinaria:
      • Sia in caso di cessazione dell’attività lavorativa;
      • Sia in continuità del rapporto di lavoro, in caso di cassa integrazione  guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.
  • Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto:
    • Nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
    • In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
    • In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensionistico (dimissioni, licenziamento…), tuttavia tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.

Tale facoltà non può essere esercitata qualora all’aderente manchino più di 5 anni per raggiungere i requisiti che danno diritto alla prestazione pensionistica. In caso contrario, l’aderente può richiedere la prestazione pensionistica complementare.

  • In caso di morte dell’iscritto prima che quest’ultimo abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari designati o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.

Trasferimenti

L’iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica:

  • Dopo due anni di iscrizione al fondo;
  • In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, indipendentemente dall’anzianità di iscrizione.

Il trasferimento, non subendo alcuna tassazione, è un’operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica

Fiscalità

I vantaggi fiscali riguardano la fase di contribuzione, la fase di gestione e la fase di erogazione delle prestazioni.

Fase della contribuzione.
I contributi versati al fondo non concorrono a formare il reddito imponibile. Questo comporta che i contributi a carico dell'iscritto siano deducibili dal reddito complessivo Irpef consentendo all’associato di  beneficiare di un risparmio fiscale pari all'aliquota dell'ultimo scaglione del suo reddito. Allo sconto fiscale provvede l’azienda direttamente in busta paga senza che si renda necessario alcun adempimento a carico dell'associato. Il limite annuo di deduzione è pari a € 5.164,57 (entro questo limite rientrano il contributo del datore di lavoro ed il contributo versato dal dipendente).
Inoltre è riconosciuta la possibilità, per i neo-occupati dopo il 1° gennaio 2007, di poter dedurre contributi per un importo superiore al predetto limite ma solo relativamente ad un periodo limitato di venti anni successivi al quinto anno di partecipazione. In sintesi, dal 6° al 25° anno di permanenza si possono dedurre le somme non dedotte nei primi 5 anni di iscrizione, con un importo annuo di deduzione comunque non superiore a € 7.746,86.

Fase di gestione.
I rendimenti maturati dal fondo sono assoggettati ad imposta sostitutiva pari all’ 11%, un livello inferiore a quello previsto per tutte le altre tipologie di rendimenti finanziari, che scontano al minimo un’aliquota del 12,50%.

Fase delle prestazioni (regime fiscale valido per le quote di prestazione maturate a decorrere dal 01.01.2007)
Le prestazioni finali, sia in forma di rendita che di capitale, (esclusi i contributi non dedotti, le quote di contributi eccedenti il limite di deducibilità e  i rendimenti maturati tassati in fase di versamento/maturazione) scontano una imposizione fiscale  con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%. Il regime fiscale previsto per le prestazioni finali si applica anche alle anticipazioni in caso di gravi malattie,  al riscatto parziale e totale e ai riscatti per premorienza dell’iscritto (link a riscatti e anticipazioni).
Le anticipazioni per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli, quelle per la ristrutturazione della casa di abitazione nonché le anticipazioni legate ad ulteriori necessità dell’iscritto e tutte le altre tipologie di riscatto (link a riscatti e anticipazioni)sono assoggettate ad imposizione con aliquota unica del 23%.
L’aliquota fiscale del 23% si applica anche in caso di riscatto in via immediata (link a riscatti) per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.

In tutte le tipologie previste, non sarà tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fondo, in quanto già tassati in precedenza.

Fattispecie Tassazione Vigente
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita

Anticipazioni per spese sanitarie

Riscatti parziali/totali/premorienza
15% nei primi 15 anni e -0,30% per ogni anno successivo fino a un minimo del 9%
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa

Anticipazioni per ulteriori esigenze

Altri riscatti (perdita dei requisiti)
23%

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È possibile chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata?
 
In caso di morte dell’aderente nella fase di accumulo, cioè prima che l’aderente abbia chiesto la prestazione pensionistica (cd. “premorienza”), da chi viene riscattato il capitale accumulato?
 
In caso di morte dell’aderente nella fase di accumulo e in assenza di beneficiari e eredi, da chi viene riscattata la posizione?
 
Cosa succede quando il lavoratore iscritto al fondo perde i requisiti di partecipazione?
 
In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale da PREVIMODA ad un fondo pensione aperto o ad un PIP?
 
Quale è il regime fiscale dei contributi per gli iscritti ad una forma pensionistica complementare?
 
Quale è il regime fiscale dei rendimenti maturati dal fondo?
 
Come è trattato fiscalmente il riscatto?
 
Qual è il trattamento fiscale della prestazione finale (rendita e capitale)?
 
Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento?
 
Come è trattata fiscalmente l’anticipazione?
 
La rivalutazione della rendita è tassata?
 
Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo, il lavoratore dipendente deve fare la dichiarazione dei redditi (unico pf, 730,…)?
 
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