Previmoda - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda. Elenco delle scorciatoie da tastiera: Per tornare alla home page premere alt h. |
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I requisiti minimi sono:
- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
No, il Fondo ha stipulato una Convenzione Assicurativa con due delle più grandi Compagnie italiane (UGF Assicurazioni spa e Assicurazioni Generali S.p.A.)
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
- Rendita vitalizia, che prevede il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che il socio è in vita.
- Rendita certa e poi vitalizia, che prevede il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che il socio è in vita.
- Rendita reversibile, che prevede il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso del socio e successivamente a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.
- Rendita con restituzione del capitale residuo, che prevede il pagamento di una rendita fino a che il socio è in vita; al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.
- Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza, che viene corrisposta al socio finché è in vita e prevede il raddoppio dell’importo erogato in caso di perdita dell’autosufficienza.
È l’incapacità di svolgere autonomamente almeno 4 atti elementari della vita quotidiana su 6; tali attività sono definite come:
o farsi il bagno (capacità di lavarsi da soli in doccia o vasca da bagno),
o vestirsi e svestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti e le eventuali apparecchiature o arti artificiali),
o mobilità (capacità di alzarsi dalla sedia o dal letto e di muoversi),
o continenza (capacità di controllare le funzioni della vescica e quelle intestinali, eventualmente adoperando autonomamente indumenti protettivi o appropriate apparecchiature chirurgiche in modo da mantenere un ragionevole livello di igiene personale del corpo);
o nutrirsi (bere e mangiare, capacità di consumare bevande e cibo già cucinato e reso disponibile),
o igiene del corpo (capacità di andare in bagno, utilizzare correttamente la toilette e capacità di lavarsi autonomamente in modo da mantenere un ragionevole livello di igiene personale del corpo).
Il trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso una altra forma di previdenza complementare può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…). L’iscritto al fondo pensione può in questi casi trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure riscattare la posizione individuale.
Se l’aderente ha designato un beneficiario, le somme sono riscattate esclusivamente dallo stesso. In caso di presenza di più beneficiari designati, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente. Se l’aderente non ha designato un beneficiario il montante viene riscattato dagli eredi. Quando sono presenti più eredi, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente.
Sì. In particolare è possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, mentre sono necessari almeno 8 anni di iscrizione per richiedere un’ anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Infine vi è la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze a condizione che si sia iscritti da almeno 8 anni ad una forma pensionistica complementare.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale di regola fino al 50% del montante accumulato nel fondo. Eccezionalmente la prestazione può essere erogata sotto forma di capitale per l’intero importo se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulta di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.