Previmoda - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda. Elenco delle scorciatoie da tastiera: Per tornare alla home page premere alt h. |
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In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare.
L’aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell’azienda deve effettuare la verifica con l'ufficio del personale dell'azienda. In questa verifica l’aderente può farsi eventualmente assistere da un rappresentante sindacale.
Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, datoriale, TFR, eventuale contributo volontario…).Al momento dell’iscrizione il lavoratore riceve una password per entrare, nel sito del fondo, all’area riservata ai lavoratori associati . Attraverso la password potrà accedere alla propria posizione individuale e verificare la situazione dei versamenti. Inoltre, una volta l’anno l’iscritto al fondo pensione riceve una “Comunicazione periodica”, attraverso la quale il fondo pensione informa gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale.
Il lavoratore che voglia integrare i contributi obbligatori al fondo pensione con una contribuzione volontaria deve compilare un apposito modulo disponibile nel sito del fondo alla sezione “Modulistica”.
Si, è possibile, ma resta inteso che la contribuzione che deriva dal rapporto di lavoro (contributo del datore di lavoro e TFR maturando) non viene conferita.
Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, già fissata in sede di adesione, fermo restando la possibilità per il lavoratore di dedurre i contributi fino al limite massimo di 5.164,57 euro.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere la contribuzione; detta rinuncia determina la cessazione del contributo da parte del datore, ma non del versamento del TFR il quale continua ad essere versato al fondo.
L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. In questo caso sarà sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro mentre il TFR continuerà ad essere versato al fondo pensione.
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 si prevede l’integrale destinazione del TFR al fondo pensione. Negli altri casi, le quote di TFR da destinare al fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.
È possibile individuare la categoria di lavoratore alla quale si appartiene in base alla data di iscrizione al fondo e a quella di prima occupazione. Il lavoratore sarà pertanto un:Vecchio iscritto se, alla data del 28/04/1993, risultava iscritto ad un fondo pensione istituito prima del 15/11/1992 e ha trasferito la posizione in PREVIMODA; Nuovo iscritto non di prima occupazione se risultava già occupato anche presso una azienda diversa dall’attuale prima del 28/04/1993 e ha aderito al fondo dopo tale data; Nuovo iscritto di prima occupazione se risultava occupato per la prima volta anche presso una azienda diversa dall’attuale in data successiva al 28/04/1993 e ha aderito al fondo dopo tale data.
No. L’obbligo di versare i contributi destinati al finanziamento della previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al fondo e che versano la propria contribuzione.
La contribuzione al fondo pensione PREVIMODA è dovuta , di norma, sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Infatti il lavoratore che decide di versare, oltre al TFR (in tutto o in parte) maturando, un ulteriore contributo prelevato dalla busta paga, ha diritto di ricevere da parte del datore di lavoro il contributo stabilito dalle norme contrattuali in vigore. Se i lavoratore decide di aderire a PREVIMODA solamente con il conferimento del TFR non ha diritto a ricevere il contributo contrattuale a carico del suo datore di lavoro.