DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO BANCARI
Spett.le Aziende Associate,
nel ricordarvi le scadenze previste per le contribuzioni a PREVIMODA:
20 aprile 2010 ( 1° trimestre 2010)
20 luglio 2010 ( 2° trimestre 2010)
20 ottobre 2010 ( 3° trimestre 2010)
20 gennaio 2011 ( 4° trimestre 2010)
desideriamo informarvi relativamente alle novità introdotte dall’entrata in vigore delle normative bancarie sui bonifici.
NOVITA’ PER I BONIFICI DAL 01/03/2010
Il 1° marzo 2010 entra in vigore il D.Lgs 11/2010, che recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva
Europea sui Servizi di Pagamento (“Direttiva 2007/64/CE – PSD”).
A fronte di detta normativa indichiamo di seguito le principali novità relative ai Bonifici
Principio Generale
La nuova direttiva europea disciplina i servizi di pagamento bancari uniformando le regole che governano i
servizi erogati dalle banche, riducendo i tempi di lavorazione e fornendo al cliente maggiori informazioni a
corredo delle operazioni stesse.
Obbligo di inserimento del codice IBAN nell’ordine di bonifico
Le principali novità sono:
- per ordinare un bonifico il cliente deve necessariamente inserire l’IBAN (identificativo unico) del
destinatario, altrimenti l’ordine non è accettato;
- non sono pertanto più utilizzabili le “vecchie” coordinate bancarie nazionali (ABI, CAB e conto).
Sostituzione della “Data Valuta del Beneficiario” con la “Data Esecuzione”
Dal 1° marzo 2010 non sarà più possibile definire una data “Valuta beneficiario”. Il pagatore potrà invece
richiedere l’esecuzione dell’ordine ad una certa data, chiamata “Data Esecuzione”.
La “Data Esecuzione” è il giorno in cui viene eseguito l’ordine e comporta:
- il contestuale addebito nel conto del pagatore con pari valuta;
- l’accredito alla banca del beneficiario entro la giornata lavorativa successiva. Quest’ultima banca deve
immediatamente accreditare e rendere disponibile l’importo al beneficiario con pari valuta.
Pertanto il cliente potrà:
1. inserire la “Data Esecuzione” del bonifico per indicare quando vuole che il bonifico venga eseguito, in
questo caso può anche essere successiva alla data di immissione dell’ordine e in nessun caso può essere
antecedente alla data di immissione stessa;
2. oppure non inserire alcuna data di esecuzione: il sistema mostrerà automaticamente come data
esecuzione la data di inserimento dell’ordine.